Finanziamenti a fondo perduto per l’innovazione
Credito d’imposta R&S 2015-2020
Il 29 luglio 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 174) il Decreto del 27 maggio 2015 (di seguito DM), emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, recante le disposizioni necessarie all’attuazione della disciplina del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
Questo articolo si propone di descrivere sinteticamente i contenuti della misura in questione.
Ambito di applicazione soggettivo
Il credito d’imposta è attribuito a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, senza alcun limite in relazione a:Ambito di applicazione soggettivo
- forma giuridica;
- settore produttivo (anche agricoltura);
- dimensioni (es. in termini di fatturato);
- regime contabile.
In particolare, sono inclusi anche:
- consorzi e reti di imprese;
- enti non commerciali, Università o altri centri di ricerca, quali soggetti commissionari residenti a cui il committente soggetto non residente ha commissionato la ricerca e sviluppo;
- stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.
A seguito di novella apportata dalla L. 232/2016, per le spese sostenute dal 2017 e anche in funzione di precedenti contratti in corso di esecuzione, il credito d’imposta spetta anche a imprese che operano sul territorio nazionale (residenti o stabili organizzazioni) in base a contratti di committenza con imprese estere, università o altro ente od organismo di ricerca localizzati.
Ambito di applicazione oggettivo
Investimenti in R&S agevolabili:
- lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti (cd. “ricerca fondamentale”);
- ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, a esclusione dei prototipi di cui alla lettera c) (cd. “ricerca industriale”);
- acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi;
- produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Costi agevolabili
- Personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.
A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2017, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre viene meno la distinzione tra spese per “personale altamente qualificato” e “personale non altamente qualificato”.
Nozione di “altamente qualificato”:
- in possesso di un titolo di dottore di ricerca, oppure;
- iscritto a un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, oppure ;
- in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo classificazione UNESCO ISCED 2013 (conseguita in Italia o all’estero) o di cui allegato 1 al DL n. 145/2013.
Rapporto con il beneficiario:
- dipendente dell’impresa (effettivamente impiegato in attività R&S, escluse le mansioni amministrative, contabili, commerciali nonché i costi del personale impiegato in attività di mero supporto alle attività di ricerca eleggibili);
- collaborazione con l’impresa (anche lavoro autonomo) impiegato in attività R&S, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture del beneficiario.
Sono agevolabili anche i compensi corrisposti all’amministratore, non dipendente dell’impresa, per le attività svolte in ricerca e sviluppo. È agevolabile non solo l’incremento delle spese derivante dall’assunzione di nuovo personale, ma anche quello attribuibile a un maggiore impiego in termini di ore lavorate o derivante da un aumento della retribuzione del personale già in organico presso l’impresa beneficiaria.
- Spese relative a contratti con università, enti di ricerca e simili, con altre imprese
Soggetti:
- università;
- enti di ricerca e organismi equiparati;
- altre imprese (a titolo esemplificativo, non esaustivo, le startup innovative come definite ai sensi del DL 179/2012) diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate, o sono controllate dalla medesima società che controlla l’impresa (escluse le società intra-gruppo).
Possono essere agevolabili anche i costi sostenuti per l’attività di ricerca svolta da professionisti in totale autonomia di mezzi e di organizzazione.
- Quote di ammortamento di strumenti e attrezzature e laboratorio
Quote di ammortamento per spese di acquisizione e di utilizzazione di strumenti e attrezzature da laboratorio:
- nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti di ammortamento “fiscali” (DM 31 dicembre 1988);
- per effettivo impiego in attività R&S;
- costo unitario del bene ammortizzabile non inferiore a 2.000 euro (al netto dell’IVA).
- Competenze tecniche e privative industriali
Tra le “competenze tecniche” possono rientrare, ad esempio:
- costi sostenuti per il “personale non altamente qualificato” impiegato nelle attività di ricerca eleggibili, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016. A seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2017, tali costi sono da ricondurre nell’ambito delle categoria generale delle spese per il personale di cui all’articolo 3, comma 6, lettera a);
- spese per l’acquisto di quei beni immateriali, già esistenti sul mercato, per la realizzazione dei quali sono state impiegate competenze tecniche specialistiche che non sono oggetto di “contratto di ricerca extra-muros” di cui all’articolo 3, comma 6, lettera c), posto che essi siano finalizzati alla creazione di prodotti, processi o servizi nuovi o sensibilmente migliorati.
Altri costi
Spese per certificazione contabile, fino a un limite di 5.000 euro per ciascun periodo di imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione, solo per le imprese che non sono soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale. Tali spese di certificazione si aggiungono al credito di imposta spettante.